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| COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE | Generali Italia S.p.A. |
| CONTRAENTE | Unione Sanitaria Internazionale (U.S.I.) S.p.A. |
| NUMERO DI POLIZZA | 460825540 (versione n. 1) |
| PERIODO DI VALIDITÀ | Dalle ore 24:00 del 15/03/2026 alle ore 24:00 del 15/03/2027 |
| RETROATTIVITÀ | 10 anni antecedenti la data di decorrenza |
| OGGETTO DELLA COPERTURA | Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per l'esercizio di ambulatorio polispecialistico |
| ATTIVITÀ INCLUSE | La sede legale e le sedi operative. Ambulatorio polispecialistico che effettua: Esami, indagini e/o terapie a carattere invasivo; Chirurgica a bassa complessità; Medicina Estetica |
| MASSIMALI RCT | € 5.000.000,00 per ogni sinistro / € 15.000.000,00 per periodo assicurativo |
| MASSIMALI RCO | € 2.000.000,00 per ogni sinistro / € 2.000.000,00 per periodo assicurativo |
| LIMITI RISARCIMENTO | Fonti radioattive: € 500.000,00 per periodo assicurativo Malattie professionali: € 500.000,00 per periodo assicurativo Cose in consegna: € 10.000,00 per Sinistro relativamente alle cose consegnate e € 3.000,00 per Sinistro relativamente alle cose non consegnate Danni da incendio: € 500.000,00 per periodo assicurativo |
| AUTO-RITENZIONE/FRANCHIGIE RCT (Persone) | € 10.000,00 per sinistro |
| RCT (Cose) | € 1.000,00 per sinistro |
| RCO | € 10.000,00 per ogni lavoratore infortunato |
| ESTENSIONI DI GARANZIA OPZIONALI | Atti invasivi (OPERANTE) Medicina estetica (OPERANTE) Attività diagnostica prenatale (NON OPERANTE) Interventi chirurgici a bassa complessità (OPERANTE) Attività chirurgica completa (NON OPERANTE) Ultrattività per cessazione definitiva dell’attività (NON OPERANTE) |
| PARTECIPAZIONE DELL’ASSICURATO AL RISCHIO RCT (Danni a persone) | Franchigia per ogni Sinistro di € 10.000,00 RCT (Danni a Cose): Franchigia per ogni Sinistro di € 1.000,00 |
| RCO | Franchigia di € 10.000,00 per ogni lavoratore infortunato |
Attività svolta dal Contraente anche presso terzi.
Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Esercente n° 16 Centri diagnostici. La presente copertura non vale per la RC personale e professionale del personale non dipendente dell'Assicurato. L'oggetto dell'attività viene qui di seguito elencato:
- analisi ed accertamenti, diagnostica specialistica convenzionata e non, compresa diagnostica clinica strumentale per immagini, invasiva e non invasiva;
- fisioterapia;
- interventi chirurgici ambulatoriali;
- la garanzia RCT si intende estesa alla proprietà/conduzione dei fabbricati;
- attività di ricovero diurno e notturno di soggetti che devono sottoporsi ad esami relativi alla medicina nucleare presso il centro Marco Polo, nonché alle terapie mediche in genere purchè strettamente correlate agli esami suindicati nei punti precedenti.
Condizioni particolari (estratto).
- Formula "claims made" con retroattività di un anno;
- Garanzia Aids, Virus C. Virus Delta: l'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:
all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati; al virus C e al virus Delta. - Fonti radioattive: a parziale deroga dell'art. 17 delle "Norme che regolano l'assicurazione", concernente l'esclusione dei danni verificatesi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provati artificialmente ed a completamento delle suddette "Norme" si conviene quanto segue:
L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'assicurato, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità. L'assicurato si impegna altresì e ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, ed a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.
La presente garanzia è valida per i danni cagionati nel periodo di effetto della presente polizza che si manifestino e siano denunciati alla società entro e non oltre un anno dalla data di scadenza della polizza stessa. Fermo restando l'obbligo dell' assicurato di notificare i sinistri alla società entro tre giorni da quello in cui ne venga a conoscenza. Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della società per ciascun periodo assicurativo annuo. - Esercizio studio professionale. A deroga di quanto previsto dalle condizioni speciali la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché dal fatto del personale dipendente ad esso adibito.
- L'assicurazione si estende alle attività di medicina nucleare eseguita presso le strutture assicurate.
- Premesso che l'assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che possa ricadere sull' Assicurato/Contraente per fatto del suddetto personale, per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell' Assicurato/Contraente stesso. Resta confermata l'esclusione della responsabilità civile professionale personale di tutto il personale sanitario e non sanitario, non dipendente dell' Assicurato/Contraente fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti di tali soggetti.