ACCEDI
Logo USI

Art. 17 Rischi assicurabili solo con patto speciale

Articolo 17 Rischi assicurabili solo con patto speciale.
 
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: 
a) da furto; 
b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; 
c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; 
d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi Impianti fissi; 
e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sellavate, caricate o scaricate; 
f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; 
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione del lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuziene frazionata con risultati parziali distintamente individuablli, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30,giorni da quando ta stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; 
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati: 
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli arti. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. 

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
n) da detenzione o impiego di esplosivi; 
o) verificastisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotipo radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).