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Chi deve fare la visita medica periodica, tipo, scadenza


I lavoratori per i quali esiste un obbligo ai sensi del Dlgs 81/08, devono essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, preventivamente e periodicamente. L’azienda deve nominare un Medico Competente che si assume la responsabilità della redazione di un piano di sorveglianza sanitaria nel quale, oltre che le mansioni per le quali è prevista la visita, sono definite le periodicità e gli accertamenti complementari.



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Cosa bisogna fare per iniziare la Sorveglianza Sanitaria?


Chi avesse necessità di iniziare la sorveglianza sanitaria può contattare il servizio di Medicina del Lavoro di USI che si occuperà della redazione del piano di sorveglianza sanitaria.



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Se la mia Azienda ha pochi dipendenti occorre la valutazione dei rischi?


Non esiste un limite numerico di dipendenti al di sotto del quale l’azienda non è tenuta a fare la valutazione dei rischi. Essa è comunque un atto dovuto in presenza di rapporto dipendente (anche un solo dipendente). Nel caso di azienda con meno di 10 dipendenti il datore di lavoro può non redigere il documento di valutazione dei rischi.



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Se la mia Azienda ha pochi dipendenti, devo fare le visite mediche?


Tutte le aziende, anche con un solo dipendente, sono tenute all’esecuzione delle visite mediche periodiche per i rischi previsti dal Dlgs 81/08.



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Chi è soggetto a Sorveglianza Sanitaria?


Il Dlgs 81/08 prevede le visite mediche per esposti a rumore, addetti a movimentazione manuale dei carichi, esposti a rischio chimico, esposti a rischio biologico, esposti a videoterminale.



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Il titolare/socio operante deve essere sottoposto a visita medica?


Il titolare di una società di capitali (che non ha titolo per lavorare in azienda se non come amministratore), non deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. I titolari di società di persone, se operanti, devono essere sottoposti a visita medica.



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La lavoratrice in gravidanza può continuare a lavorare?


Dipende dalla mansione: la lavoratrice gravida deve essere inviata al Medico Competente. Il datore di lavoro ha comunque l’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi per la gravida. Anche la puerpera che ha partorito deve essere sottoposta a visita, prima della riammissione al lavoro.



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Per assumere un apprendista quali visite occorrono?


Se l’apprendista è maggiorenne, è necessaria la visita del Medico Competente. Non è rilevante quale visita viene fatta prima



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Cosa tratta il Dlgs 81/08?


Il Dlgs 81/08, noto anche con l’acronimo TUSL, è l''insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che - in attuazione dell''articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 - ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell''arco di quasi sessant''anni, al fine di adeguare il corpus normativo all''evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
E'' una legge molto importante perché si occupa degli aspetti generali di igiene e sicurezza del lavoro.
Il Dlgs 81/08 si applica in tutti i settori di attività privati e pubblici, (industria, artigianato, commercio, servizi, pubblica amministrazione) dove operano lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, gli assunti a contratto di formazione, i soci di società di fatto e di cooperative, i collaboratori familiari di ditte individuali. Le nuove disposizioni riguardano in particolare:

  • le caratteristiche dei luoghi di lavoro;
  • l''uso dei videoterminali;
  • l''uso delle attrezzature di lavoro;
  • l''uso dei mezzi di produzione individuale;
  • la movimentazione manuale dei carichi;
  • la protezione da agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro;
  • la protezione da agenti biologici (microbi, batteri, virus) presenti nei luoghi di lavoro.

Rispetto alle leggi già in vigore, la nuova normativa introduce, fra le altre, una fondamentale novità: in base al Dlgs 81/08, il datore di lavoro, non solo deve garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza e salubrità, ma è tenuto a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro. I risultati del processo di valutazione devono essere riportati in una relazione. In questa relazione vengono anche individuate le opportune priorità con le quali attuare le misure di protezione. Il documento resterà valido finché le caratteristiche del luogo di lavoro (ambienti, macchine ed attrezzature, processi di produzione) rimangono le medesime.



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Quali sono le figure professionali del Dlgs 81/08?


La sicurezza dei luoghi di lavoro e la medicina del lavoro prevede un certo numero di figure professionali, compresi il datore di lavoro ed il lavoratore stesso, che di concerto concorrono al fine della salute del lavoratore e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Principalmente si possono delineare le seguenti figure:

  • DATORE DI LAVORO: è il titolare del rapporto di lavoro, o comunque, colui che ha la responsabilità dell''impresa o dell''unità produttiva. All''interno dell''ISTC è il Direttore che pone in essere il rischio e assume particolare veste di Datore di Lavoro, secondo le integrazioni introdotte dal D. Lgs. 242/96 al Dlgs 81/08.
  • LAVORATORE: è ogni persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, oppure il socio lavoratore di cooperative o di società anche di fatto.
  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: è la persona che, essendo in possesso di attitudini e capacità adeguate, viene designato dal datore di lavoro per svolgere tale compito. In alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso.
  • MEDICO COMPETENTE: è un medico, specialista in medicina del lavoro, nominato dal datore di lavoro per svolgere attività sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischi nei casi previsti dalla nuova legge.
  • RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: è un lavoratore scelto dai colleghi con il compito di occuparsi dei problemi di salute e sicurezza.


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Perché vengono eseguiti e a cosa servono gli esami del sangue?


Gli esami del sangue sono presenti in ogni protocollo sanitario in quanto è proprio nella analisi del sangue che vengono rilevati gli scompensi dell''organismo, l''insorgere di patologie e l''accumulo di sostanze dannose nell''organismo.
Tramite questo esame, veloce e non particolarmente invasivo, si ha un quadro abbastanza completo ed immediato dello stato di salute del lavoratore ed il suo mantenimento nel tempo, anche in relazione al luogo di lavoro ad al contatto di agenti potenzialmente dannosi, dando per tempo il segnale d''allarme che può esserci qualche problema di salute.
L''esito degli esami è consegnato esclusivamente al lavoratore a tutela della sua privacy e lo stesso viene contattato direttamente dal medico competente nel caso di valori al di fuori della norma e che richiedano ulteriori accertamenti diagnostici.
Eventualmente, in base agli esami del sangue ed ai successivi accertamenti o esami di complemento, il medico competente può emettere un certificato di non idoneità alla mansione, totale o parziale, a tempo determinato o meno, qualora l''origine dei disturbi del lavoratore sia associato alla sua iterazione con il luogo di lavoro o con la particolare mansione ricoperta.



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Che cosa avviene quando il medico competente dichiara un soggetto
non idoneo alla mansione?


Il medico competente, nel nuovo impianto legislativo, diviene un soggetto giuridicamente obbligato all''effettuazione degli accertamenti sanitari. Il mancato assolvimento dell''obbligo è sanzionato penalmente con l''arresto o con l''ammenda.
Il decreto prevede l'esecuzione, nei casi di esposizione a rischi professionali indicati dalla normativa vigente, sia degli accertamenti sanitari preventivi (per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati), sia di quelli periodici (per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori), e ne indica la finalità: la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica.
Quando il medico competente lo ritenga necessario ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità, può richiedere l’esecuzione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio oltre che avvalersi della collaborazione di medici specialisti (scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri).
Il medico competente qualora esprima un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, parziale o totale, temporanea o permanente, ne deve informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. In questi casi è opportuno che il medico competente informi il lavoratore della possibilità di fare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Nei casi di inidoneità totale (temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede all'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio (in modo temporaneo o permanente), e, nell'affidargli un eventuale successivo compito, tiene conto della confacenza della mansione con lo stato di salute.
Nei casi di inidoneità parziale (temporanea o permanente) il datore di lavoro provvede affinché siano evitati compiti od esposizioni espressamente indicati nel “giudizio di idoneità” specifica alla mansione.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica costituisce uno dei momenti più delicati del lavoro del medico competente.



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Può un dipendente rifiutarsi di sottoporsi ai controlli sanitari medici
obbligatori?


L''obbligo delle visite ad opera del Medico Competente esista solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
Al di là delle specifiche leggi a riguardo, la sorveglianza sanitaria operata dal Medico Competente va ovviamente interpretata in raccordo con le fonti di diritto fondamentale, in primo luogo l''art. 2087 C.C. che impone al datore di lavoro l''obbligo del rispetto delle normative specifiche di igiene del lavoro e, in assenza di queste, l’obbligo di adottare comunque tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per ridurre al minimo tecnicamente fattibile i rischi di tecnopatie.

Per quanto sopra appare evidente come un rifiuto del dipendente a sottoporsi alle visite costituirebbe una grave ingerenza nell''operato del Datore di Lavoro e soprattutto comporterebbe una limitazione drastica della punibilità di questi.

E’ evidente dunque come non sia possibile rifiutarsi di essere sottoposti alle visite del Medico Competente. Con la sentenza n. 3160 del 6 aprile 1993, sez. III, la Suprema Corte ha condannato il datore di lavoro per essersi limitato a sanzionare due dipendenti con due ore di stipendio di multa invece che procedere al licenziamento. Da notare che il Dlgs 81/08 prevede una sanzione specifica per il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari: questa possibilità di ammenda può facilmente trarre in errore facendo pensare che gli obblighi del datore si esauriscano con una multa; ma non è così...
Di fronte quindi ad un rifiuto del dipendente, il datore di lavoro deve procedere a progressive ed efficaci sanzioni disciplinari al fine di convincere il lavoratore a cambiare idea (compatibilmente con l''art. 7 dello Statuto dei lavoratori).
Se tali sanzioni non raggiungono lo scopo, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa (art. 2119 C.C.).



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Cosa è l’ipoacusia?


Si definisce ipoacusia da rumore una sordità che interessa i due orecchi causata dalla continua e prolungata esposizione al rumore.
Il rumore viene generalmente definito come un suono indesiderabile. I rumore è una sensazione prodotta nell''orecchio da vibrazioni dell''aria o di qualsiasi altro ambiente. Può essere anche percepito per contatto diretto con oggetti in vibrazione. L''essere umano percepisce i suoni la cui frequenza è compresa tra 16 Hz e 20 000 Hz. Il rumore è un agente fisico potenzialmente lesivo per l’intero organismo. I danni da rumore si distinguono in:

  • 1) Danni uditivi:
    • a) trauma acustico acuto (da rumore impulsivo cioè molto breve e molto intenso. b) trauma acustico cronico (più frequente) per esposizione prolungata a livelli sonori elevati
    2) Danni extra – uditivi

La sordità da rumore ha la caratteristica di colpire dapprima le alte frequenze, manifestandosi inizialmente all’esame audiometrico con una caduta sui 4000 Hz seguita da una risalita alle frequenze più elevate. Questo conferisce al tracciato audiometrico una morfologia particolare detta “a cucchiaio”.
Inoltre, in questa fase la perdita di udito non viene notata dal paziente, essendo lontana dalle frequenze del parlato, tutt’al più il soggetto può notare (o essere indotto a notare) fenomeni come il “non sentire più l’orologio o la suoneria del telefono”.
Questo interessamento elettivo delle frequenze intorno a 4.000 Hz viene spiegato con una particolare vulnerabilità delle cellule del giro basale della coclea (dove sono “localizzate” le alte frequenze), che viene attribuito a ragioni circolatorie (zona di confine tra due territori arteriosi) o a fenomeni locali di risonanza.
Aggravandosi il danno con il protrarsi dell’esposizione il deficit si estende coinvolgendo progressivamente le alte frequenze, soprattutto quelle più basse, fino ad interessare le frequenze del parlato. Possiamo quindi riconoscere schematicamente nell’evoluzione del danno da rumore diverse fasi:

  • I periodo: dura per i primi 10-20 giorni di esposizione al rumore; sono presenti acufeni a tonalità acuta e sensazione di “orecchio pieno”, lieve cefalea, senso di fatica e di intontimento alla fine del turno di lavoro; alla fine di questo periodo iniziale i sintomi tendono ad attenuarsi.
  • II periodo: dura da mesi ed anni; in questa fase la sintomatologia soggettiva è completamente muta e il danno uditivo è rilevabile solo mediante audiometria.
  • III periodo: è la fase in cui il soggetto comincia ad accorgersi di perdere l’udito
  • IV periodo: il deficit uditivo diventa grave, compare il fenomeno del recruitment: un segnale acustico ad un certo livello di intensità non è udito affatto, ma basta un incremento di pochi dB perché venga percepito molto forte, distorto e particolarmente fastidioso, ci sono acufeni persistenti, fugaci vertigini rotatorie, senso di incertezza nella deambulazione


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Quali problemi muscolo scheletrici può comportare il lavoro alla
scrivania?


Il lavoro sulla scrivania impone una postura statica e dei gesti ripetitivi per lunghi periodi.
Questo fenomeno genera dei problemi muscolo-scheletrici dolorosi (tendinite, tenosinovite, borsite, sindrome del tunnel carpale) tanto più che la postura è meno.
I muscoli e i tendini interessati sono essenzialmente quelli della nuca, delle spalle, della regione lombare, dei polsi e delle mani.
La sindrome del tunnel carpale è la patologia più conosciuta e diffusa: si tratta di una infiammazione del nervo carpale dovuta alla sua compressione all’inizio del polso.
Le donne sono più interessate che gli uomini, come le persone che soffrono di obesità.
Anche il modo d’utilizzo della tastiera e la sistemazione del posto di lavoro esercitano influenza sul sopravvenire di malattie muscolo scheletriche.
Così, un appoggio continuo del polso durante la battitura o un mouse lontano dalla tastiera costituiscono situazioni di rischio di disturbi muscolo scheletrici per gli arti superiori.
Anche il contenuto del compito lavorativo può avere un’influenza sul sopravvenire di malattie muscolo scheletriche.
Per esempio, i dolori cervicali sono più diffusi presso gli operatori che effettuano dei compiti monotoni che presso quelli che hanno compiti più vari.
Invece un’intensa concentrazione può provocare una tensione muscolare sui polsi e le mani, fonte di malattie muscolo scheletriche.
Le malattie muscolo scheletriche vengono ridotte se il posto di lavoro è allestito in modo ergonomico, tenendo conto delle caratteristiche fisiche dell’operatore.
Anche la scelta del materiale (sedia, tavolo, leggio, tastiera, poggiapiedi) è determinante.
Per ridurre la costrizione muscolo scheletrica si possono alternare compiti sulla scrivania e lavori di ufficio o aumentare le pause.



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